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COSA E' L'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Foto di Francesco Spano - 1° Premio al Concorso "Fonti fontanili e Fontane dell'AATO 6" - Titolo: "Pitigliano"L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale costituisce uno dei risultati istituzionali della cosiddetta legge "Galli".

Questa legge, la n.36 del 05/01/1994, ha introdotto rilevanti novità nel campo della tutela della risorsa e della gestione dei servizi idrici, tra i quali:

- il concetto di uso e salvaguardia delle acque pubbliche per le generazioni future; il concetto di risparmio e rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e dell’ambiente;

- il concetto di utilizzo prioritario della risorsa acqua per il consumo umano;

- l’individuazione di una nuova organizzazione per ambiti ottimali dei servizi idrici basata su criteri idrografici e amministrativi;

- la fissazione di obiettivi connessi alla efficienza ed economicità nei servizi, di equilibrio economico nei costi e ricavi.

Foto di Aldo ConsaniPer realizzare questi obiettivi la legge ha stabilito la costituzione del Servizio Idrico Integrato su base di Ambito dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

La legge ha anche previsto di attribuire alla Regione la responsabilità nella delimitazione e nella organizzazione degli ambiti e, soprattutto, della creazione di questi nuovi soggetti, le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.)

Sulla scorta di tali indicazioni la Regione Toscana, con la legge n.81/95, ha provveduto a:

- suddividere il territorio regionale in 6 Ambiti Ottimali (Toscana Nord, Basso Valdarno, Medio Valdarno, Alto Valdarno, Ombrone e Toscana Costa);

- scegliere per ogni ATO la forma giuridica

- approvare uno schema tipo di Statuto.