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COSA E' L'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE
L’Autorità
di Ambito Territoriale Ottimale costituisce uno dei risultati
istituzionali della cosiddetta legge "Galli".
Questa legge, la n.36
del 05/01/1994, ha introdotto rilevanti novità nel campo
della tutela della risorsa e della gestione dei servizi idrici,
tra i quali:
- il concetto di uso e salvaguardia delle acque pubbliche
per le generazioni future; il concetto di risparmio e rinnovo
della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e dell’ambiente;
- il concetto di utilizzo prioritario della risorsa acqua
per il consumo umano;
- l’individuazione di una nuova organizzazione per ambiti
ottimali dei servizi idrici basata su criteri idrografici
e amministrativi;
- la fissazione di obiettivi connessi alla efficienza ed economicità
nei servizi, di equilibrio economico nei costi e ricavi.
Per
realizzare questi obiettivi la legge ha stabilito la costituzione
del Servizio Idrico Integrato su base di Ambito dei servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione.
La legge ha anche previsto di attribuire alla Regione la responsabilità
nella delimitazione e nella organizzazione degli ambiti e,
soprattutto, della creazione di questi nuovi soggetti, le
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.)
Sulla scorta di tali indicazioni la Regione Toscana, con la
legge n.81/95, ha provveduto
a:
- suddividere il territorio regionale in 6 Ambiti Ottimali
(Toscana Nord, Basso Valdarno, Medio Valdarno, Alto Valdarno,
Ombrone e Toscana Costa);
- scegliere per ogni ATO la forma giuridica
- approvare uno schema tipo di Statuto.
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